REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI FIRENZE (2004)
TESTO
Art.1 – La Sezione di Firenze dell’ Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita i 20 Luglio 1921 in base all’ art.21 dello Statuto, ha sedi in Firenze. La Sezione ha il compito di perseguire, direttamente e attraverso i suoi Gruppi , gli scopi A.N.A. indicati all’ art. 2 dello Statuto.
EMBLEMI
Art. 2 – L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto; gli stessi devono essere conformi ai modelli statutari. L’intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall’art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso rispettivamente dal Consiglio di Sezione o dal Consiglio di Gruppo, in base a calendari prestabiliti; le suddette Istituzioni devono aver cura che siano portati in pubblico con dignità e scortati da almeno un Consigliere di Sezione o di Gruppo, escludendo che presenzino a manifestazioni non conformi agli scopi, al carattere e allo spirito dell’A.N.A.
E’ escluso l’ intervento del Vessillo ad onoranze funebri individuali di soci tranne che in caso di morte del Presidente in carica o di ex Presidenti.
NOTA: il Vessillo, di norma, non presenzia alla manifestazioni di Gruppo. E’ fatta eccezione quando la manifestazione rivesta particolare importanza: anniversari, inaugurazione di monumenti o sedi sociali; intitolazione strade o piazze; manifestazioni militari o civili locali a cui la Sezione sia stata ufficialmente invitata ed altre la cui importanza sia stata riconosciuta dal C.D.S.
SOCI
Art. 3 – L’ ammissione dei soci è regolata dalle norme stabilite dall’ art.4 dello Statuto e dall’ art. 6 del Regolamento Nazionale.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna, lo Statuto nonché Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’ A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda personale, commerciale, partitica nonché all’ uso del nome e dei simboli dell’ A.N.A. o delle Truppe Alpini per gli scopi di propaganda anzidetta.
Si perde la qualifica di socio per dimissioni o per non aver rinnovato l’ iscrizione nei termini stabiliti.
Art. 4 – Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali del proprio Gruppo e quella dei Gruppi della Sezione stessa. In tali locali, tutti i soci dell’ A.N.A. sono considerati graditi ospiti.
TESSERAMENTO
Art. 5 – Per il 10 Settembre i Gruppi devono consegnare alla Sezione l’ultimo elenco dei soci che hanno rinnovato l’ associazione per l’ anno in corso; versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l’ importo ancora dovuto.
Il periodico sezionale “La Nostra Penna” cesserà di essere inviato con l’ultimo numero dell’ anno in cui non è stata pagata la quota associativa.
ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 6 – Gli organi della Sezione sono:
- Assemblea dei Delegati della Sezione;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo Sezionale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Giunta di Scrutinio.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
Art.7 – L’Assemblea dei Delegati della Sezione è l’ organo sovrano della Sezione; ne rappresenta i soci e delibera nell’ ambito dello Statuto sulle attività della Sezione.
E’ convocata:
- In sede ordinaria entro il mese di febbraio di ogni anno;
- in sede straordinaria quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo giudichino necessario oppure ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti o su domanda di un quinto dei Delegati. Tali richieste devono essere formulate per iscritto – con indicazione degli argomenti specifici da trattare – e presentate al Segretario almeno trenta giorni prima della convocazione
Art.8 – L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invio ad ogni Capo Gruppo dell’ Ordine del Giorno e delle tessere speciali di partecipazione da assegnare ai Delegati del Gruppo. Tali tessere (tante quante sono i Delegati del Gruppo ha diritto ) devono essere firmate dal Capo Gruppo e completate a di lui cura e sotto la sua responsabilità, con indicazione del nome e cognome di ciascun Delegato e dell’ eventuale suo rappresentante.
Nessun Delegato può partecipare all’ Assemblea se non munito della tessera di cui sopra.
Art.9 – Ogni Gruppo, nell’ Assemblea di Gruppo, dovrà eleggere i propri Delegati in ragione di uno ogni venti soci, o frazione superiore a dieci, in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento dell’ anno precedente.
I Gruppi che non raggiungono i venti soci hanno comunque diritto ad un Delegato.
Non possono essere nominati Delegati all’ Assemblea Sezionale i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.
Il Capo Gruppo, purchè non ricada nell’ esclusione di cui sopra, copre di diritto uno dei posti dei Delegati spettanti al Gruppo. Nel caso che egli sia il solo Delegato, potrà farsi rappresentare da un componente il Consiglio Direttivo del Gruppo o da un socio dal Consiglio stesso designato. Nell’ Assemblea, ciascun Delegato ha diritto ad un voto.
Ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati. I Delegati durano un anno.
Art.10 – L’ Assemblea ordinari dei Delegati della Sezione viene convocata per:
- Approvazione del rendiconto morale e finanziario;
- Per stabilire la quota dei soci dei Gruppi da versare alla Sezione. Ogni qualvolta, però, che la Sede Nazionale aumenterà la quota a lei spettante, il C.D.S. potrà decidere analogo aumento per la quota sociale della Sezione senza dover convocare l’ Assemblea;
- Per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo Sezionale, dei Revisori dei Conti e della Giunta di Scrutinio quando le cariche vengono a scadere. In tal caso oltre alla nomina del Presidente e del Segretario dell’ Assemblea vengono nominati tre Scrutatori. I candidati alle acriche associative non possono essere nominati scrutatori;
- Per la nomina dei Delegati all’ Assemblea Nazionale ai sensi dell’ ar.14 dello Statuto.
L’Assemblea, valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati, delibera a maggioranza relativa.
CANDIDATURE ALLE CARICHE DIRETTIVE SEZIONALI
Art.11 – Le candidature alle cariche sezionali dovranno essere fatte conoscere alla sezione per scritto e controfirmate per accettazione dal candidato entro il 20 Dicembre dell’ anno in cui vengono a scadere. I candidati devono essere presentati dal Capo Gruppo o da più Capo Gruppo comprendendo comunque il Gruppo di appartenenza, anche se già eletti nel mandato precedente.
Art.12 – Le candidature alla carica del Presidente devono essere segnalate con lettera separata dalle altre.
Art.13 – La Segreteria della Sezione, non appena ricevute le comunicazioni di cui agli artt. 11 e 12, controllerà l’eleggibilità e l’ accettazione dei candidati e compilerà la sceda per le votazioni.
Art.14 – L’ Assemblea Sezionale dei Delegati, liberamente e sovranamente, elegge, a maggioranza assoluta il Presidente (50% + 1 dei Delegati) quindi a maggioranza relativa i Consiglieri e i Revisori dei Conti.
Per l’elezione alla carica di Presidente, nel caso in cui in sede di seconda votazione, nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, l’ Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni alle altre cariche associative, al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa il Presidente.
Nell’ elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Membri della Giunta di scrutinio, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane d’età.
Le cariche sezionali non sono rimunerate.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo Sezionale designa tra i suoi componenti, su proposta del Presidente:
- Due Vice Presidenti di cui uno vicario;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.
Il Consiglio ha la facoltà di nominare un Vice Segretario ed assegnare incarichi a tempo determinato anche a persone al di fuori dei soci alpini i quali, se invitati alle riunioni del C.D.S., non hanno diritto di voto deliberativo.
Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. A parità di voti sarà preponderante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art.17 – Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione; convoca e presiede il Consiglio; sottoscrive dopo il Collegio dei Revisori dei Conti i rendiconti provvede all’ esecuzione delle deliberazioni del C.D.S. e dell’ Assemblea.
In assenza del Presidente lo surroga in tutte le attribuzioni il Vice Presidente vicario. In assenza di tale Vice Presidente, il secondo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Controfirma, avendone accertata la regolarità, i rendiconti della Sezione presentati dal Tesoriere.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.
GIUNTA DI SCRUTINIO
Art.19 – La Giunta di Scrutinio, composta da tre membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione del socio; di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi soci. Le domande, una volta esaminate, dovranno essere restituite vistate alla Segreteria.
Art. 20 – Per le domande di ammissione respinte, la Giunta deve inoltrare al Presidente della Sezione un rapporto riservato con i motivi della reiezione.
Art. 21 – E’ dovere della Giunta di Scrutinio addivenire a periodiche verifiche nel repertorio dei soci.
DURATE E RIELEGGIBILITA’
Art. 22 – Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i membri della Giunta di Scrutinio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 23 – Qualora nel corso del triennio cessino d’ufficio il Presidente ed un Vice Presidente oppure tre componenti del Consiglio, si dovrà convocare un ‘ Assemblea straordinaria dei soci per la surrogazione.
Qualora si ritiri o debba essere sostituito uno dei componenti del Consiglio sarà chiamato ad assumere la carica di Consigliere quello tra i soci che nelle ultime votazioni abbia ottenuto a tale titolo, il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
Nel caso si ritiri o debba essere sostituito il Presidente, assumerà la presidenza per il resto del triennio il Vice Presidente vicario; il subentrante sarà a sua volta sostituito da un nuovo Consigliere come detto sopra.
Qualora cessino d’ufficio un Revisore dei Conti od un membro della Giunta di Scrutinio sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti per quell’ incarico.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga ad almeno tre sedute consiliari regolarmente convocate, sarà considerato dimissionario dalla carica.
GRUPPI
Art. 24 – La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al presidente della Sezione da chi ne ha preso l’iniziativa ed ha raccolto l’ adesione del numero minimo dei soci previsto dall’ art. 27 dello Statuto.
Art. 25 – L’Assemblea di Gruppo, quando il numero lo consente, nominerà un Consiglio di Gruppo. Fino ad allora l’Assemblea nominerà un Capo Gruppo e un Cassiere.
Art.26 – Tutte le cariche del Gruppo hanno durata massima di tre anni e sono rieleggibili.
Anche le cariche del Gruppo, come quelle della Sezione, non sono rimunerate.
Art. 27 – Ogni anno, entro il 15 Gennaio, il Capogruppo deve riunire i soci in Assemblea per:
- Discutere la relazione morale e il rendiconto finanziario dell’ anno sociale in corso;
- Determinare le quota sociale spettante al Gruppo;
- Discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del Gruppo;
- Nominare i Delegati all’ Assemblea Sezionale;
- Eleggere il Capo Gruppo ed il Consiglio di Gruppo.
Art. 28 – L’assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno o quando almeno 1/10 dei soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente delle Sezione specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente entro dieci giorni dopo le due settimane.
Art. 29 – Il Capo Gruppo convoca l’assemblea di Gruppo per scritto comunicando gli argomenti all’ ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere inviata al Presidente della Sezione il quale può sempre – personalmente od a mezzo di un suo delegato – intervenire a tali Assemblee.
Art. 30 – Entro il 15° giorno dall’ effettuazione dell’Assemblea, i Gruppi dovranno inviare alla Sezione le relazioni morale e finanziaria approvate in Assemblea dei soci e le cariche quando vi siano state elezioni, come disposto dall’ art. 29 dello Statuto.
Art. 31 – Ogni socio del Gruppo ha diritto a presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l’attività del Gruppo a cui appartiene.
AMICI DEGLI ALPINI E SOCI AGGREGATI
Art. 32 – La domanda di ammissione quale “Amico degli Alpini”, stilata su modello predisposto, attentamente vagliata e sottoscritta dal Capo Gruppo proponente, sarà trasmessa alla Segreteria della Sezione che ne regolarizzerà l’iscrizione approntando l’apposita tessera.
Gli “Amici degli Alpini” non hanno la qualifica di socio ordinario e vengono iscritti in un apposito Albo Nazionale quali soci aggregati.
In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il Cappello Alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario.
La loro attività e limitata all’ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal C.D.S.
GIORNALE SEZIONALE
Art. 33 – Il giornale della Sezione fiorentina dell’ A.N.A. è la “La Nostra Penna”.
Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale e dura in carica quanto lo stesso Consiglio.
Il Presidente della Sezione è anche Presidente del Comitato di Redazione.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO
Art. 34 – Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un’ Assemblea straordinariamente convocata, rispettivamente di sezione o di Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza di 2/3 dei votanti.
Art. 35 – Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno del 50% del minimo stabilito dall’ art. 27 dello Statuto.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36 – Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto del Regolamento Nazionale.
PER LO STATUTO, REGOLAMENTO E CERIMONIALE NAZIONALE: